Richiesta vidimazione registri volontariato
REGISTRO DEI VOLONTARI
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI, SOCIALE, SCUOLA, CULTURA
Ai sensi dell’art. 17 D.lgs 117/2017 gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari nello svolgimento delle proprie attività sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
Il registro è obbligatorio ed è legato al sistema di assicurazione dei volontari introdotto dalla riforma.
In questo senso, non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Le disposizioni del codice concernenti il volontariato non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, da un segretario comunale oppure da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.
Il segretario competente è quello del comune dova ha sede l’associazione di volontariato.
L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve anche dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.