Funzioni delle Commissioni
1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni consultive e propositive, concorrendo ai compiti d’indirizzo e di proposta politico-amministrativa allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e l’approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio comunale di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all’attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Le Commissioni provvedono all’esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio comunale, alle stesse rimessi dal Sindaco e/o dal Presidente dell’assemblea o richiesti dalle altre Commissioni.
Prima Commissione
Affari istituzionali ed amministrativi, per il bilancio e lo sviluppo economico, per il servizio di polizia amministrativa, servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero, assetti organizzativi e del personale.
COMPONENTI
1. Picchio Laura (Presidente)
2. Libertaori Niccolò
3. Bertini Maria Grazia
4. Menghinella Federica
5. Capodicasa Elisa
Seconda Commissione
Urbanistica ed assetto del territorio, lavori pubblici
COMPONENTI
1. Libertaori Niccolò (Presidente)
2. Picchio Laura
3. Bertini Maria Grazia
4. Tili Simone
5. Capodicasa Elisa
Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.)
La tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali sono di competenza dell’Ufficiale elettorale rappresentato dalla Commissione elettorale.
Compito della Commissione Elettorale Comunale è quindi provvedere all’aggiornamento dell’Albo degli Scrutatori ed alla nomina degli stessi in occasione delle consultazioni elettorali.
ELEZIONE E COMPOSIZIONE
Il Consiglio comunale deve eleggere tra i propri componenti la C.E.C. nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo aver proceduto alla convalida degli eletti (articolo 12 del d.P.R. comma 1 e articolo 41, comma 3 del d. lg. 267 del 2000).
LA COMMISSIONE È COMPOSTA DAL SINDACO E DA:
– tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri
– otto componenti effettivi e otto supplenti nei Comuni cui sono assegnati più di 50 consiglieri. (legge 27 gennaio 2006 n. 22 di conversione del d.l. 3 gennaio 2006 n.1)
Il Sindaco non partecipa alla votazione del Consiglio per l’elezione della Commissione, essendo membro di diritto.
FUNZIONAMENTO
La C.E.C. è presieduta dal Sindaco o, nel caso in cui il Sindaco sia assente, impedito o non in carica, dall’assessore delegato o dall’assessore anziano.
La convocazione deve essere disposta dal Sindaco o suo delegato con avvisi scritti, da notificarsi da parte del messo comunale; è necessario che la comunicazione sia effettuata con congruo anticipo, in modo che il consigliere impedito possa comunicare l’assenza e sia quindi possibile procedere alla sollecita convocazione del relativo membro supplente.